Articolo 1
Costituzione, denominazione e sede
E’ costituito un Movimento Politico – Associazione – denominato “Movimento Cantiere Italia” ovvero nella forma abbreviata “MCI”, (in seguito indicato come Movimento o Cantiere Italia), con sede legale in Roma.
Possono essere istituite altre sedi nazionali e internazionali, centrali e periferiche.
Il nome del Movimento è abbinato a un simbolo così definito: linea di circonferenza di colore verde e bianca a linee parallele, con all’interno del cerchio, nella metà superiore lo sfondo verde con sfumatura dall’alto verso il basso e scritta di colore bianco su due righe, nella parte inferiore i colori della bandiera italiana.
Tutti i simboli usati nel tempo dal Movimento o dai movimenti in esso confluiti, anche se non più utilizzati, possono essere modificati o sostituiti.
Articolo 2
Finalità
Cantiere Italia è un Movimento politico autonomo ed indipendente. Escluso ogni scopo di lucro, si propone di aggregare le donne e gli uomini che credono nelle libertà e vogliono rimanere liberi, che sono animati da senso civico onde valorizzare e diffondere la cultura del popolarismo europeo, dei valori della civiltà italiana, della sussidiarietà, del riformismo e della persona umana intesa come valore, che vogliono concorrere alle competizioni politiche, elettorali e referendarie a qualsiasi livello, anche raggruppandosi con altre forze politiche, sociali e culturali previa specifica ed espressa autorizzazione, e nei limiti anche temporali della delega scritta, che dovrà essere di volta in volta rilasciata dal Presidente nazionale o dai suoi delegati.
Cantiere Italia riconosce e promuove la più ampia partecipazione popolare alla vita pubblica, sociale e nelle istituzioni; garantisce il rispetto del principio delle pari opportunità, la dignità della persona, la centralità della famiglia, la libertà e la responsabilità, l’uguaglianza, la giustizia, la legalità e la solidarietà; esalta il riconoscimento del merito e rifiuta discriminazioni personali e sociali di qualunque natura.
Articolo 3
Durata
La durata del Movimento è a tempo indeterminato e comunque fino allo scioglimento.
Articolo 4
Soci fondatori
I soci di Cantiere Italia che hanno sottoscritto l’atto costitutivo del Movimento assumono la qualifica di soci fondatori. I soci fondatori sono membri di diritto del Congresso e in situazioni di straordinaria necessità, svolgono funzione consultiva del Presidente nazionale del Movimento, dell’Ufficio di Presidenza e dell’Esecutivo nazionale. Eventuali provvedimenti sanzionatori nei confronti dei soci fondatori sono di esclusiva competenza dell’Ufficio di Presidenza.
Articolo 5
Aderenti
Sono aderenti a Cantiere Italia le persone fisiche e giuridiche, enti, istituzioni e associazioni che condividono le finalità di cui all’art. 2; non possono aderire coloro che sono stati condannati in via definitiva per reati che comportino incompatibilità sostanziale con le finalità del Movimento, valutate di volta in volta dagli organi di garanzia a ciò preposti.
L’adesione politica al Movimento è su base annuale con inizio dal primo gennaio e fino al trentuno dicembre di ogni anno, salvo diverse indicazioni dell’ufficio di Presidenza, o in casi di rinuncia o revoca anticipata.
Possono aderire al Movimento tutti coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età, la cui domanda di adesione viene accettata dagli organi statutari a ciò preposti, secondo le modalità stabilite dallo statuto nazionale e regionale.
Le adesioni vanno proposte alle strutture regionali e da queste accettate, fermo restando la facoltà degli organi nazionali, e per essi dal Presidente e dall’ufficio nazionale organizzativo di intervenire motivatamente.
Sono possibili domande di adesione direttamente alla struttura nazionale, nel qual caso i nominativi sono rimessi alle strutture regionali per la valutazione di eventuali e motivate incompatibilità.
Le strutture territoriali provvedono, secondo le indicazioni dell’ufficio organizzativo nazionale, a comunicare alla sede nazionale le adesioni al Movimento, unitamente alle eventuali rinunce, rinnovi e sanzioni.
La sede nazionale, e per essa l’ufficio organizzativo nazionale, cura la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco nazionale degli aderenti, e trasmette periodicamente, alle sedi territoriali, l’elenco aggiornato.
L’aggiornamento dell’elenco è propedeutico, al fine di mantenere aggiornati i nominativi degli aventi diritto, all’elettorato attivo e passivo interno al Movimento.
L’adesione al Movimento comporta il versamento di una quota associativa annuale secondo le indicazioni dell’ufficio di Presidenza.
Le strutture regionali indicano l’entità, le modalità di ripartizione ed utilizzo dei fondi provenienti dalle adesioni purché nel rispetto dello statuto regionale.
La struttura nazionale del Movimento non è destinataria delle somme in questione né in alcun modo può essere chiamata in causa rispetto alla loro ricezione ed al loro utilizzo.
Tutti gli eletti che si riconoscono nel Movimento Cantiere Italia, gli amministratori e i destinatari di incarichi pubblici, a qualsiasi livello, sono tenuti a contribuire alle spese del Movimento proporzionalmente all’incarico ricoperto nella misura fissata dall’esecutivo nazionale e secondo le modalità stabilite dall’ufficio di Presidenza.
I relativi fondi sono ripartiti a livello territoriale o nazionale a seconda del tipo di carica elettiva o di incarico ricoperto da chi effettua il versamento.
A tutti gli aderenti compete il diritto di partecipazione e di elettorato attivo e passivo all’interno del Movimento; tale diritto può essere esercitato ad ogni livello solo personalmente ed è esclusa ogni facoltà di delega.
La qualità di aderente si perde per dimissioni, mancato rinnovo dell’adesione ed espulsione e può essere sospesa.
Tali sanzioni possono essere comminate ogni qualvolta si ravvisano fatti o comportamenti contrastanti con le finalità del Movimento.
Chi intende recedere dall’adesione al Movimento deve darne comunicazione scritta alle strutture regionali competenti o all’ufficio organizzativo nazionale; il recesso ha effetto immediato.
Il Presidente, l’ufficio di Presidenza e l’esecutivo nazionale possono nominare membri onorari.
Articolo 6
Oggetto sociale e struttura organizzativa
Il Movimento Cantiere Italia è organizzato su base territoriale regionale riconoscendo il livello regionale alle province autonome di Trento e Bolzano.
All’insieme delle circoscrizioni estere è riconosciuto il livello regionale, mentre i singoli stati esteri si potranno dare la medesima struttura prevista per il livello provinciale.
Le strutture regionali e territoriali del Movimento hanno propria responsabilità amministrativa, finanziaria, fiscale e civile, nel rispetto dei principi generali e delle norme stabilite nel presente statuto, nello statuto regionale e dalle leggi vigenti; esse non possono in alcun modo vincolare o impegnare il Movimento nazionale.
Le strutture nazionali e territoriali del Movimento a qualsiasi livello possono concorrere alle competizioni elettorali e referendarie previa specifica ed espressa autorizzazione, nei limiti anche temporali della delega scritta che dovrà essere di volta in volta rilasciata, a pena di nullità, dal Presidente del Movimento o suo delegato.
Le strutture e gli organi regionali e territoriali del Movimento decadono con provvedimento dell’ufficio di Presidenza nazionale, in caso di grave violazione dello statuto nazionale o delle direttive di ordine generale impartite o per mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati.
In tal caso il Presidente nazionale (o suo sostituto) provvede a ricostruire, parzialmente o totalmente, un nuovo rapporto politico fiduciario con gli stessi o altri soggetti, anche promuovendo nuove assemblee fra i simpatizzanti o nuove aggregazioni.
Gli organi elettivi del Movimento, a qualsiasi livello, deliberano a maggioranza assoluta dei presenti se non diversamente stabilito dal presente statuto e dallo statuto regionale.
Articolo 7
Iniziative di democrazia diretta
Cantiere Italia è anche un Movimento in rete; su www.movimentocantiereitalia.it sono pubblicate tutte le notizie sulle attività del Movimento; è consentita la registrazione degli aderenti; sono inoltre previste consultazioni e iniziative di democrazia diretta, con il coinvolgimento anche periodico di cittadini e aderenti su temi di rilievo per l’attività del Movimento; è inoltre favorita e promossa la partecipazione degli aderenti ai social network e alle altre forme di aggregazione in rete.
Articolo 8
I Circoli
I Circoli sono libere associazioni di cittadini desiderosi di organizzarsi in proprio per contribuire allo sviluppo politico del Movimento ed alla sua penetrazione nel tessuto sociale del paese. I Circoli possono essere territoriali e/o tematici (questi ultimi anche senza riferimento ad un ambito territoriale).
Ogni Circolo formalmente costituito nel rispetto dello “Statuto Unico dei Circoli” approvato dall’Ufficio di Presidenza opera in piena autonomia amministrativa, contabile e civile e determina il proprio programma di attività non in contrasto con le direttive degli organi statutari nazionali, regionali e territoriali del Movimento.
I circoli non possono in alcun modo e ad alcun titolo vincolare o rappresentare il Movimento, né utilizzare il simbolo del Movimento Cantiere Italia senza il consenso espresso degli Organi statutari dell’associazione.
Possono costituirsi in Circoli gli aderenti del Movimento che perseguono finalità di comune interesse.
I Circoli concorrono e realizzano iniziative compatibili con i principi e gli obiettivi del Movimento stesso; ad essi non compete la rappresentanza del Movimento sul territorio.
Possono coesistere più Circoli nella medesima realtà territoriale.
I Circoli possono costituirsi anche all’estero e fra soggetti residenti all’estero ed in Italia.
Sono possibili forme spontanee di coordinamento dei Circoli nei diversi livelli territoriali e tematici.
I Circoli sono costituiti, salvo espressa deroga dell’Ufficio nazionale organizzativo, con la presenza di un minimo di dieci aderenti.
Il riconoscimento della costituzione dei Circoli compete alla struttura di coordinamento regionale che vi provvede secondo le indicazioni dello Statuto nazionale e regionale.
Alla struttura nazionale viene data tempestiva comunicazione della costituzione dei circoli e della loro composizione, al fine della loro registrazione nel Registro nazionale dei Circoli e per esercitare il potere di verifica della composizione e della compatibilità dell’attività svolta dai circoli con l’interesse generale.
Il Registro nazionale dei Circoli è curato dall’Ufficio nazionale organizzativo.
Articolo 9
Organi e Strutture Nazionali del Movimento
Gli organi e le strutture nazionali del Movimento sono:
- il Congresso;
- l’Esecutivo nazionale;
- il Presidente nazionale del Movimento;
- l’Ufficio di Presidenza;
- l’Ufficio Organizzativo;
- le Consulte tematiche;
- il Segretario amministrativo nazionale;
- Il Collegio nazionale di Garanzia.
L’Ufficio di Presidenza e l’Esecutivo nazionale del Movimento possono individuare altre strutture od organi nazionali ritenuti utili e funzionali al buon andamento del Movimento.
Articolo 10
Il Congresso
Il Congresso definisce ed indirizza la linea politica di Cantiere Italia ed elegge il Presidente nazionale del Movimento secondo il regolamento fissato dall’Ufficio di Presidenza.
Il Congresso si riunisce in via ordinaria ogni cinque anni. Il primo deve essere indetto entro la fine dell’anno 2020.
Partecipano al Congresso nazionale: i soci fondatori, i componenti dell’Esecutivo Nazionale, i Sindaci, i Consiglieri e Assessori provinciali, i Consiglieri e Assessori comunali dei comuni sopra i 15.000 abitanti, i Delegati eletti in occasione delle assemblee territoriali così come stabilito dai regolamenti approvati dall’Ufficio di Presidenza, altre personalità indicate dall’Esecutivo nazionale, dall’Ufficio di Presidenza o dal Presidente del Movimento.
Non sono ammesse deleghe e il Congresso delibera, se non diversamente stabilito, qualunque sia il numero degli intervenuti a maggioranza assoluta dei presenti.
Il voto è palese e per alzata di mano.
ln caso di parità prevale il voto del Presidente dell’assemblea.
Si procede a scrutinio segreto se almeno un terzo dei presenti lo richiede.
A ogni riunione viene nominato il segretario dell’assemblea, il quale redige il verbale della seduta.
Articolo 11
L’Esecutivo nazionale
L’Esecutivo nazionale è l’organo di conduzione della politica nazionale del Movimento e a tal fine:
- attua le direttive indicate dal Congresso e realizza le attività politiche del Movimento;
- approva o ratifica gli accordi con altri gruppi di associazioni, movimenti o partiti;
- approva o ratifica i programmi elettorali;
- istituisce specifiche Consulte tematiche;
- delibera sulle altre questioni che il Presidente o l’Ufficio di Presidenza del Movimento sottopongono alla sua valutazione.
Fanno parte dell’Esecutivo nazionale:
- il Presidente nazionale del Movimento che ne assume la presidenza;
- i Coordinatori regionali del Movimento (e quelli ad essi parificati a norma di Statuto);
- i componenti dell’Ufficio di presidenza;
- gli eletti al Parlamento italiano e al Parlamento europeo;
- gli eletti ai Consigli regionali;
- il Presidente del Collegio nazionale di Garanzia;
- il Segretario amministrativo nazionale;
- i Responsabili nazionali delle consulte tematiche;
- il Responsabile nazionale dell’Ufficio organizzativo;
- il Responsabile nazionale degli enti locali ed Eletti;
- l Presidenti di Provincia;
- i Sindaci dei Comuni capoluogo;
- altre personalità indicate dal Presidente, dall’Ufficio di Presidenza ovvero dallo stesso esecutivo nazionale del Movimento.
L’Esecutivo nazionale si riunisce su convocazione del Presidente ovvero su richiesta dell’Ufficio di presidenza o di almeno un terzo dei componenti l’Esecutivo ogni volta se ne ravvisi la necessità e comunque almeno due volte l’anno.
L’Esecutivo nazionale delibera qualunque sia il numero degli intervenuti a maggioranza assoluta dei presenti.
Il voto è palese e per alzata di mano; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
A ogni riunione viene nominato un segretario dell’assemblea, il quale redige il verbale della seduta.
Articolo 12
II Presidente nazionale del Movimento
Il Presidente nazionale del Movimento viene eletto dal Congresso secondo il regolamento approvato dall’Ufficio di presidenza, dura in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.
AI Presidente nazionale del Movimento spettano tutte le attribuzioni che non sono statutariamente conferite ad altri organi del Movimento ivi compresi i seguenti compiti:
- ha la rappresentanza legale e giudiziale, sia attiva che passiva, del Movimento;
- può compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresa l’acquisizione o la cessione di beni a titolo gratuito o oneroso;
- ha facoltà, per l’apertura e la chiusura di conti correnti bancari e per tutte le operazioni bancarie in genere, comprese eventuali fideiussioni e depositi;
- può acquisire beni e lasciti per conto del Movimento;
- assegna incarichi retribuiti e commesse di servizio e di gestione;
- rappresenta politicamente il Movimento in tutte le sedi;
- attua il programma politico ed elettorale del Movimento;
- coordina le iniziative nelle sedi politiche ed istituzionali;
- convoca e presiede l’Esecutivo nazionale;
- dirige l’attività politica ed organizzativa;
- interloquisce con i rappresentanti degli altri movimenti, partiti e gruppi parlamentari;
- guida la delegazione che rappresenta il Movimento nelle consultazioni di rilievo;
- attribuisce compiti e funzioni politiche;
- ha la titolarità dei simboli del Movimento;
- rilascia le autorizzazioni e le deleghe per la presentazione delle liste elettorali;
- approva le liste per le elezioni politiche nazionali ed europee e le liste per il rinnovo dei consigli regionali;
- nomina il Portavoce nazionale del Movimento;
- nomina il Segretario amministrativo nazionale del Movimento;
- nomina il Responsabile nazionale dell’Ufficio organizzativo;
- nomina il Responsabile nazionale degli enti locali ed eletti;
- in via d’urgenza e salvo ratifica dell’Ufficio di Presidenza, revoca gli incarichi e commina le sanzioni in caso di grave violazione dello statuto.
Articolo 13
L’Ufficio di Presidenza
L’Ufficio di Presidenza del Movimento è così composto:
- Presidente nazionale;
- Portavoce nazionale;
- Segretario amministrativo nazionale;
- Responsabile nazionale dell’Ufficio organizzativo;
- Responsabile nazionale Enti Locali ed Eletti;
- Un rappresentante degli eletti nei Consigli regionali e degli amministratori dei governi regionali, proposto dagli stessi e nominato dall’Ufficio di Presidenza;
L’Ufficio di Presidenza:
- svolge i compiti ed esercita le funzioni assegnate dal presente Statuto;
- nomina il Collegio dei Revisori dei conti;
- nomina i componenti del Collegio nazionale di Garanzia;
- nomina i Responsabili nazionali delle Consulte tematiche;
- redige e approva lo Statuto Regionale;
- approva annualmente il rendiconto economico finanziario richiesto dalle vigenti leggi ed il rendiconto con i relativi allegati previsti dalle leggi sulla contabilità;
- coordina le attività di comunicazione;
- revoca in caso di gravi anomalie gli incarichi e scioglie gli Organi di Coordinamento Territoriali (regionali, provinciali e comunali);
- ratifica le eventuali revoche e nomine effettuate in via di urgenza dall’Ufficio Nazionale Organizzativo o dal Presidente Nazionale;
- nomina i Commissari o Garanti in caso di necessità;
- sovraintende all’utilizzo del Centro Elaborazione Dati del Movimento ed al Registro generale aderenti;
- a ciascuno dei suoi membri possono essere conferite deleghe settoriali dal Presidente o dall’Ufficio di Presidenza stesso, ivi compresa l’ attribuzione di fondi dì dotazione per le attività istituzionali;
- modifica ed integra il presente Statuto.
L’Ufficio di Presidenza dura in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente nazionale del Movimento.
Articolo 14
Il Segretario amministrativo nazionale e i Revisori contabili
Il Segretario amministrativo nazionale è nominato dal Presidente nazionale del Movimento, dura in carica cinque anni e comunque cessa dall’incarico con la nomina del successore; può essere riconfermato.
Il Segretario amministrativo del Movimento:
- ha la responsabilità individuale, autonoma ed esclusiva delle attività amministrative, patrimoniali e finanziarie dell’Associazione nel rispetto delle leggi vigenti;
- predispone annualmente il rendiconto economico-finanziario richiesto dalle vigenti leggi;
- richiede i rimborsi elettorali alle autorità competenti, a qualunque livello territoriale;
- inoltra ogni domanda e consegna ogni documentazione con riferimento ad eventuali contributi per le spese elettorali e ne incamera gli introiti per conto del Movimento;
- cura la tenuta e l’aggiornamento dei registri contabili, amministrativi e sociali del Movimento previsti dalle leggi vigenti e ne predispone lo schema del bilancio preventivo e consuntivo;
- cura l’assunzione e la gestione del personale e il regolare funzionamento degli uffici e delle sedi del Movimento e di ogni attività logistica del Movimento;
Il Collegio dei Revisori Contabili controlla la correttezza della gestione economico-finanziaria del Movimento, predisponendo, in occasione dell’approvazione dei rendiconti, una relazione sugli stessi. Tale relazione viene presentata in allegato al rendiconto agli organismi previsti dalla legge. Il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi, dura in carica cinque anni.
l Componenti sono nominati dall’Ufficio di Presidenza; durano in carica lo stesso tempo del Segretario amministrativo nazionale, cessano dalla carica insieme a quest’ultimo e sono rieleggibili.
Articolo 15
L’Ufficio nazionale organizzativo
L’Ufficio nazionale organizzativo è una struttura che sovraintende e coordina, su indicazioni del Presidente e dell’Ufficio di Presidenza, l’organizzazione territoriale del Movimento e l’attività dei rappresentanti istituzionali – ad ogni livello – che si riconoscono in Cantiere Italia.
L’Ufficio nazionale organizzativo è composto dal Responsabile nazionale dell’Ufficio organizzativo, dal Responsabile nazionale degli Enti Locali ed Eletti ed eventualmente da altri soggetti indicati dal presidente.
Le competenze dell’Ufficio Nazionale Organizzativo oltre a quelle previste dal presente statuto, o attribuite dal Presidente e dall’Ufficio di presidenza sono:
- la tenuta, la verifica e l’aggiornamento del Registro Nazionale degli Aderenti, del Registro Nazionale dei Circoli e del Registro Nazionale degli Eletti.
- la validazione, nel rispetto dei principi statutari previsti e dello Statuto Regionale, degli aventi titolo al voto in occasione dei Congressi territoriali e nazionali.
- il coordinamento dell’attività politica e istituzionale degli Eletti e degli amministratori raccordando il loro operato con le deliberazioni e le decisioni degli organi nazionali del Movimento.
Articolo 16
Finanze e Patrimonio
L’Associazione non ha fini di lucro.
Essa trae i mezzi per conseguire i propri scopi: dal finanziamento dei soci, da proventi di iniziative sociali (senza che queste abbiano carattere di operazione commerciale), da donazioni, elargizioni, lasciti, disposizioni testamentarie, contributi di persone ed enti pubblici e privati (italiani e stranieri), contribuzioni, rimborsi elettorali e finanziamenti pubblici e privati nel rispetto , delle leggi vigenti in materia.
L’Associazione risponde dei propri debiti e delle obbligazioni assunte ed amministra il proprio patrimonio sociale sulla base delle deliberazioni adottate dagli organi del Movimento statutariamente competenti.
ln caso di scioglimento dell’Associazione, l’Ufficio di presidenza decide, su proposta del Presidente, sulla destinazione del patrimonio residuo.
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Le quote di iscrizione degli aderenti al Movimento (tesseramento), le quote di partecipazione degli eletti ed amministratori (negli enti locali fino al livello regionale compreso) sono incassate dalle singole Tesorerie regionali e da queste utilizzate e ripartite secondo le direttive indicate dalle Strutture regionali in conformità di quanto previsto dallo Statuto Regionale.
Le predette quote d’iscrizione devono essere contenute entro parametri minimi e massimi indicati dall’Esecutivo nazionale del Movimento.
Il Segretario amministrativo nazionale e gli organi nazionali del Movimento non sono destinatari né sono responsabili in alcun modo della gestione dei fondi regionali o territoriali provenienti dal tesseramento o da altri contributi a qualsiasi titolo ricevuti ed incassati direttamente in sede locale; né sono responsabili della gestione delle somme devolute dalla tesoreria nazionale alle varie tesorerie regionali.
Gli obblighi assunti ad ogni livello territoriale non impegnano a nessun titolo e per nessun motivo il livello nazionale né si verifica alcuna successione contrattuale.
Articolo 17
Il Collegio nazionale di Garanzia
Il Collegio nazionale di Garanzia ha competenza e può comminare sanzioni su questioni che riguardano il codice deontologico degli aderenti al Movimento, le controversie relative alle adesioni, i provvedimenti disciplinari comminati o da comminare agli iscritti ed ogni altra controversia in materia elettorale o assembleare.
Il Collegio nazionale di Garanzia è composto da tre membri nominati dall’Ufficio di Presidenza nazionale, elegge al proprio interno il Presidente del Collegio.
l suoi componenti durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
Articolo 18
Struttura speciale per “Roma Capitale”
Gli Organi nazionali provvederanno a nominare dei Responsabili per ogni Municipio i quali dovranno applicare nel territorio competente le direttive politiche e organizzative provenienti dal Movimento nazionale.
Articolo 19
Consulte tematiche
A sostegno dell’attività politica e programmatica del Movimento sono costituite apposite Consulte tematiche su temi definiti dall’Ufficio di Presidenza che ne nominerà il Responsabile nazionale delle Consulte tematiche.
Il Responsabile nazionale rimane in carica fino a revoca da parte dell’Ufficio di Presidenza.
Le Consulte tematiche devono essere “aperte” al contributo degli aderenti e prevedere l’individuazione, per ogni Regione, di un Responsabile regionale delle Consulte tematiche. Il Responsabile nazionale delle Consulte tematiche svolge funzione di collegamento tra i dipartimenti tematici regionali e quelli nazionali; sovraintende ai Dipartimenti Tematici regionali.
Ancorché “laboratorio politico” del Movimento, le Consulte tematiche non ne definiscono la linea politica, che è invece determinata dagli organismi competenti (Congresso, Esecutivo nazionale, Presidente ed Ufficio di Presidenza) a supporto dei quali i dipartimenti operano, formulando pareri e proposte.
Tutte le Consulte tematiche, non possono dotarsi di autonomo statuto ed operano per favorire il radicamento di Cantiere Italia sul territorio come regolato dal presente Statuto e, unitamente alle finalità statutarie, ne riconoscono gli organismi territoriali con i quali si impegnano a collaborare.
Articolo 20
Foro competente
In caso di controversie in ordine alla interpretazione, attuazione ed esecuzione del presente statuto, nonché di controversie con terzi, si stabilisce che il Foro competente è quello di Roma.
Articolo 21
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge in materia, in particolare agli articoli 20 e 21 C.C..